Procedimento speciale 702 bis non utilizzabile nelle cause che non rientrano nella competenza del Tribunale monocratico


Con l’Ordinanza dell’11 novembre 2011 n.23691, la Suprema Corte ha stabilito che l’istituto del processo sommario non trova indiscriminata applicazione.
Il procedimento speciale sommario, infatti, può essere attivato solo al verificarsi di un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale.
L’articolo 702 bis c.p.c., in effetti, nel suo incipit specifica che può essere instaurato processo sommario “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica”, e l’espressione “nelle cause” presuppone che sia stata accertata la competenza del Tribunale.

Il Caso.
Un avvocato instaurava procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c., al fine di ottenere da una Cliente, il pagamento delle proprie spettanze professionali quantificate in misura inferiore ad € 5000.
Il Tribunale adito, però, declinava con ordinanza la propria competenza per valore e indicava come ufficio competente il giudice di pace.
L’Avvocato, quindi, riassumeva la causa sempre con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al giudice di pace che, però, sollevava regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c..
Ovviamente la Corte riteneva infondata l’istanza precisando, però, una serie di obiter dicta:
1) in virtù della lettera dell’art. 702 bis, primo comma, c.p.c. – che fa espresso riferimento alle «cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica» – la causa dinanzi al giudice di pace dovrà proseguire secondo il rito previsto dagli artt. 320 e 321 c.p.c., previo dunque mutamento di quello precedentemente incardinato.
La Corte non suggerisce quindi al giudice ad quem l’applicazione del secondo comma dell’art. 702 ter (inammissibilità della domanda), partendo proprio dal presupposto, che tale procedimento non si può applicare dinanzi al giudice di pace (la pronuncia di inammissibilità è possibile solo in Tribunale).
2) «il procedimento può essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto e rispetto a qualsiasi domanda, tant’è che si è detto, può essere sperimentato per ottenere una pronuncia di condanna, di mero accertamento e costitutiva. Tuttavia, tenuto conto che l’art. 702 ter c.p.c. parla di ordinanza (conclusiva del giudizio) suscettibile di costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, appare ragionevole ritenere che il procedimento, di cui si dice, possa essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto ma rispetto alla domanda per ottenere una condanna».
Secondo la pronuncia, quindi, il procedimento sommario di cognizione è utilizzabile solo in funzione di provvedimenti di condanna (come previsto dall’originario disegno di legge n. 1441-bis, che prevedeva l’utilizzabilità del procedimento solo alle domande di «condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose»).

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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