Il compenso del legale non può scendere sotto i minimi tariffari (Cass. n. 11232/2013)

Importante pronuncia del 3/4/13 (Cass. n. 11232/2013) che conferma il diritto degli avvocati ad essere retribuiti per l’attività svolta, in misura MAI inferiore ai minimi tariffari.

Il ricorso per Cassazione veniva proposto da un Avvocato contro una decisione del Tribunale di Milano, resa in giudizio di reclamo avviato dal medesimo Avvocato contro il provvedimento con cui un GD fallimentare, aveva liquidato un compenso legale parametrato a valori inferiori a quelli tariffari.
Il Tribunale, nella decisione impugnata per Cassazione, osservava che:
1) ai sensi del d.l. n. 223/2006, c.d. Bersani, l’inderogabilità dei minimi di tariffa non era più operante nei rapporti tra cliente e avvocato e sopravviveva soltanto in caso di liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente e di liquidazione giudiziale dei compensi professionali per gratuito patrocinio;
2) il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, già prevedeva la derogabilità dei minimi di tariffa in presenza, per particolari circostanze del caso, di una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario previsto dalle tabelle;
3) nella specie, considerato che la fase cautelare, che aveva preceduto quella di merito, era stata autonomamente liquidata e che il giudizio di merito, rimasto nella fase embrionale, aveva sostanzialmente richiesto soltanto una rielaborazione del materiale cognitivo già acquisito nella fase cautelare, lo scaglione di riferimento, per non incorrere in una manifesta sproporzione tra l’entità della prestazione e l’onorario, andava individuato mediando il valore individuato dal tribunale nella fase cautelare (Euro 700.000,00) con il risultato utile conseguito dalla procedura (Euro 420.000,00) e perciò in quello compreso tra Euro 258.300,00 ed Euro 516.500,00;
4) avendo riguardo al predetto scaglione la somma degli onorari minimi era superiore all’importo liquidato dal giudice delegato.

I motivi del ricorso per Cassazione, articolati dal reclamante, erano sostanzialmente tre:
1) violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, poichè le parti non avevano concordato ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, una deroga ai minimi di tariffa, sicché la liquidazione del compenso sarebbe dovuta avvenire sulla base del valore della causa da determinarsi, nei rapporti tra cliente ed avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e non sulla base del risultato conseguito dalla procedura;
2) violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, poiché la manifesta sproporzione tra l’entità della prestazione e l’onorario era stata utilizzata non per una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, ma per individuare un diverso scaglione di riferimento e senza, inoltre, acquisire il previsto parere del Consiglio dell’Ordine;
3) violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, poiché il Tribunale aveva derogato ai minimi di tariffa in assenza di un accordo tra le parti.

Dei tre motivi, la Suprema Corte ha considerato assorbente soprattutto il terzo, poiché il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, dopo avere abrogato le disposizioni che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe minime, ha anche previsto, al comma secondo, che “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale“.
Tale ultima disposizione ha fatto esplicitamente salve le tariffe professionali non solo nel caso della liquidazione delle spese di giudizio a carico del soccombente, ma anche nei casi in cui il giudice deve determinare il compenso professionale (non solo con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente ed al gratuito patrocinio, ma anche in ogni altro caso in cui il Giudice è chiamato a decidere sul compenso del professionista).

L’estensione della operatività della tariffa anche nei rapporti tra avvocato e cliente, quando tra essi non sia intervenuto un accordo preventivo o successivo e la liquidazione deve essere effettuata dal giudice, risponde del resto ad una identità di ratio, all’esigenza cioè di stabilire preventivamente un parametro rispetto al quale il giudice deve effettuare la liquidazione anche quando le tariffe professionali non siano vincolanti.

Una conferma in questo senso è offerta dalla successiva disciplina dettata dall’art. 9 citato che, infatti, dopo avere abrogato le tariffe, ha previsto che ‘nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante’.

La Cassazione, pur ritenendo prevalente ed assorbente il terzo motivo, considerava fondati anche i primi due, cassando con rinvio il decreto impugnato al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, chiamato ad uniformarsi, quindi, al seguente principio di diritto: “nel vigore della disciplina dettata dal D.L. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l’espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell’Ordine il giudice delegato può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene sussistente una manifesta sproporzione fra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario previsto“.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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