Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, non esonera il condomino dal pagamento delle spese.

Riscaldamento centralizzato
Riscaldamento centralizzato

Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento non esonera il condomino dal pagamento delle spese di gestione e di conservazione del servizio.
A deciderlo, questa volta, è stata la seconda sezione civile della Cassazione che, con sentenza n. 8750 del 31 maggio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un condomino, proprietario di un locale interrato, condannato, nei precedenti gradi di giudizio, al pagamento delle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento condominiale.
Poiché tra le spese indicate dall’art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni propter rem, e per questo il condominio non può sottrarsi all’obbligo del loro pagamento, ai sensi dell’art. 1118, comma 2 c.c., che invece nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni – ha affermato la Corte –, è legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento, con il conseguente esonero dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato, rimanendo invece obbligato a sostenere gli oneri dell’eventuale peso derivante dalle spese di gestione e di conservazione di tale servizio (risultando in caso contrario ingiustificatamente aggravata la posizione degli altri condomini, pur nella permanenza della proprietà comune dell’impianto stesso)“.
In conclusione, il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione né uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

3 Comments

  1. Quindi se io ho una seconda casa e mi voglio staccare dall’impianto centralizzato (x mettermene uno autonomo da usare solo quando necessario) posso farlo? E posso non pagare le spese per il riscaldamento centralizzato ma solo quelle per la manutenzione dell’impianto stesso?

    • La sentenza commentata non esprime un principio ‘nuovo’. Già in passato, infatti, la Cassazione si era pronunciata nello stesso senso. Le consiglio di chiedere, preventivamente, autorizzazione alla assemblea (chiedendo all’Amm.re pt del suo condominio di inserire nell’ODG della prossima riunione, un punto ad hoc). Una volta ottenuto il permesso, l’Amministratore, nei piani di riparto futuri, Le addebiterà solo le spese di mantenimento dell’impianto comune.