E’ esclusa la contravvenzione per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.


Alla sentenza della sezione quarta penale di qualche giorno fa (sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134: ‘nella eventualità che non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata‘), si aggiunge questa nuova pronunzia della Cassazione (Penale sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192), sempre all’insegna di una pericolosa ‘tolleranza’ verso la guida in stato di ebbrezza.
Afferma la sentenza in oggetto che ‘è esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico, sempre che non si sia verificato alcun incidente stradale‘.

La guida in stato di ebbrezza è, per come noto, un reato previsto e punito dall’articolo 186 CDS. Il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.

Nel caso in oggetto, un automobilista ‘sospetto’ veniva fermato dalla Polstrada che non riusciva ad eseguire il c.d. alcool test poichè al momento sprovvista della idonea strumentazione; gli Agenti, quindi, chiedevano al ‘fortunato’ automobilista’ di seguirli per 30 Km fino al primo comando, proprio per essere sottoposto al test. Il conducente, però, si rifiutava, allontanandosi a piedi: per tale motivo veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada.
Il Gip del Tribunale di prime cure, però, pronunciava sentenza di assoluzione per non sussistenza del fatto.

La decisione del GIP veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica il quale riteneva che non si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della strada.

La Corte di Cassazione, respingeva il ricorso soprattutto al fine di rispettare il noto principio di legalità in materia penale (mancata previsione, nell’articolo 186 cds. III° co, della possibilità di accompagnamento coattivo del conducente).
Infatti, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non esiste (poiché non dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada), non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

Commenta per primo