Cani vaganti sull’autostrada? Rappresentano un ‘caso fortuito’!


I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza Cass. civ., Sez. 3, 9 maggio 2012, n. 7037, hanno fatto un po’ di chiarezza sulla questione della cd. prova liberatoria del custode (convenuto in giudizio per il pagamento del danno cagionato a seguito dell’investimento di un animale ‘vagante’, libero sulla sede autostradale), sulla base di un iter logico condivisibile, basato sulla attenta disamina dei criteri di prova tipici del processo civile (in alcuni casi alterati, come nella specie – ove si invoca l’art. 2051 c.c. – dalle presunzioni semplici).

Nel caso specifico, un automobilista aveva subito danni materiali a causa dell’investimento di cani vaganti lungo la sede autostradale. La società autostrade, convenuta in giudizio, aveva dimostrato che le recinzioni proteggevano adeguatamente la carreggiata dall’intrusione di animali randagi e che, nella circostanza, non risultavano danneggiate.
Il Giudice di merito, così, rigettava la domanda risarcitoria considerando raggiunta la prova liberatoria a carico del custode.

Il danneggiato proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che il custode, nella fattispecie, aveva fornito la prova “soggettiva” della propria assenza di colpa, ma non aveva dimostrato il caso fortuito (unica ‘liberatoria’ nella responsabilità ex art. 2051 c.c.), ossia il fattore esterno in grado di ‘rompere il nesso di causalità’, unica prova oggettivamente idonea ad esonerare il custode stesso da responsabilità.

La Corte di Cassazione, correggendo la motivazione della sentenza di merito, ha confermato che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed ha precisato che il caso fortuito idoneo ad esonerare il custode da responsabilità debba intendersi, pure, in senso oggettivo: il custode “deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.

La prova del fortuito, nel caso di specie, si riteneva raggiunta “in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un’area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi”.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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