Competenza nel luogo di residenza dell’attore nelle cause di danni da sinistro stradale.


Giusto per la cronaca, è opportuno evidenziare un’interessante sentenza resa dal Giudice di Pace di Novara, da considerare innovativa poiché accoglie una domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, proposta dall’attore nel ‘proprio foro‘, cioè dinanzi al giudice competente per valore del territorio in cui risiede.

Nel caso specifico, nel richiedere il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza ad un tamponamento, la danneggiata decideva di citare in giudizio i proprietari del mezzo ed il responsabile civile, dinanzi il Giudice di Pace di Novara, Ufficio ubicato nel luogo della propria residenza.

Il responsabile civile si costituiva in giudizio contestando, tra l’altro, anche la competenza territoriale del giudice adito.
Con riferimento, proprio, alla eccezione di incompetenza, il convenuto faceva notare che applicando le classiche regole disciplinanti il riparto della competenza per territorio (art. 18-19 foro del convenuto), il Giudice di Pace adito appariva essere incompetente, in favore dell’Ufficio di Gdp di residenza dei proprietari del mezzo o della sede legale del R.C., ovvero del Gdp del luogo in cui l’incidente si è verificato (forum commissi delicti).

Resisteva alla eccezione la danneggiata, spiegando che, in caso di diversi fori concorrenti, l’attore può scegliere quello ove radicare la causa: tale scelta è, ovviamente, basata su criteri di opportunità economica, e ben può fondarsi anche sull’art. 20 c.p.c..
Del resto la Cassazione conferma che l’art. 20 “si applica a tutte le obbligazioni anche a quelle di origine extracontrattuale“. Nelle diverse pronunzie (v. nn. 8590/02 – 6626/05), la Suprema Corte deduce che: “il convenuto in causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad tutti i criteri di collegamento previsti dalla citata norma, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”.

Il convenuto, in altri termini, avrebbe dovuto escludere, nella formulazione della eccezione, tutte le diverse accezioni dell’art. 20, anche quella che radica la competenza nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita.
Infatti, ai sensi dell’art. 1182 III° co. c.c., il risarcimento richiesto, sebbene di natura extracontrattuale, ha ad oggetto una somma di denaro e, per questo, la relativa obbligazione, deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore/danneggiato.

Nel caso in esame, dunque, dovendo l’obbligazione di pagamento essere eseguita presso il domicilio della danneggiata e trovandosi detto domicilio in Novara, il Giudice di pace di Novara è competente a conoscere la questione (forum destinatae solutionis).

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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