Cassazione civile – sez. lavoro – n. 5230/12 – Il danno biologico non ricomprende quello morale

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito, per evitare ingiuste liquidazioni omnicomprensive (ovvero, al contrario, ingiuste duplicazioni), che nei giudizi risarcitori è sempre necessario tenere distinto il danno morale da quello biologico.
Nel caso di specie, un lavoratore, operando su un ponteggio senza i prescritti mezzi di protezione, cadeva, riportando gravi lesioni personali. Il giudice di primo grado, su ricorso del lavoratore, condannava il datore al risarcimento del danno biologico e di quello morale, quale quota del primo.
La Cassazione, nella decisione in oggetto, evidenzia che:
1) il danno morale non può essere ritenuto, in via automatica, come una quota del danno biologico. Infatti il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell’integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all’integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l’ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti;
2) tali danni sono risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sotto voci distinte, con adeguata personalizzazione del danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro, avendosi duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, quindi, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato (ovvero ridotto), rileva non il nome assegnato al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale o altro) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dall’organo giudicante. Pertanto, si ha duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.
Secondo la Cassazione, dunque, il giudice di merito ha il potere di liquidare anche il danno morale, laddove sussistente, ma, in tal caso, deve motivare in ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico ed operare un’autonoma valutazione degli stessi.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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